Dottore Commercialista > Revisore Contabile-Consulenza Tributaria-Societaria-Aziendale.

Corso XXVI Aprile, 123

Arluno - 20010 Milano

9:00-13.00 / 14:00-18:00

Da Lunedì a Venerdì

Circolare n°20 del 22.11.2021 – contributo fondo perduto perequativo

Circolare n°20 del 22.11.2021 – contributo fondo perduto perequativo

L’art. 1, commi da 16 a 27, del D.L. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”) ha previsto un ulteriore contributo a fondo perduto c.d. “perequativo”.

  • A chi spetta

Il “contributo perequativo” spetta a tutti i soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni che abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro nel periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del Decreto (ovvero nel corso dell’anno 2019).

  • Quando spetta

Il contributo perequativo spetta ai soggetti sopra indicati che abbiano subito nel corso dell’esercizio 2020 un peggioramento del risultato economico d’esercizio di almeno il 30% rispetto a quello dell’esercizio 2019

  • Percentuali di applicazione

Il contributo viene calcolato mediante l’applicazione delle seguenti percentuali alla differenza tra il risultato economico 2020 e quello conseguito nell’esercizio 2019:

30% per soggetti con ricavi fino a 100.000 Euro
20% per soggetti con ricavi tra 100.000 Euro e 400.000 Euro
15% per soggetti con ricavi tra 400.000 Euro e 1 milione di Euro
10% per soggetti con ricavi tra 1 e 5 milioni di Euro
5% per soggetti con ricavi compresi tra 5 e 10 milioni di Euro

Il contributo massimo riconoscibile è pari, in ogni caso, a 150.000 Euro.

L’importo spettante dovrà essere calcolato al netto degli altri contributi a fondo perduto Covid già riconosciuti dall’Agenzia Entrate. Non spetterà alcun contributo perequativo se l’ammontare complessivo dei contributi, già riconosciuti dalle Entrate, è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio del periodo d’imposta 2020 e quello relativo al periodo d’imposta 2019.

  • Adempimenti dichiarativi

Per poter ottenere il contributo, i soggetti devono aver presentato la dichiarazione dei redditi 2021 (relativa al 2020) entro il 30 settembre 2021.

Le eventuali dichiarazioni integrative o correttive non rilevano ai fini della determinazione del contributo, qualora dai dati in esse indicate derivi un maggior importo del contributo rispetto a quello derivante in base ai dati delle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021 e presentare apposita istanza telematica.

Lo Studio renderà noto ai soggetti con i requisiti previsti per l’accesso al contributo, le modalità per la trasmissione delle istanze, che devono essere approvate con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate non ancora emanato a tutt’oggi.

 

RICHIEDI INFORMAZIONI

    Privacy

    Acconsento al trattamento dei dati forniti per esclusivo utilizzo degli stessi e per nessun motivo cedibili a terzi, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03.|Leggi tutto|

    Share: