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Circolare n°17 del 12.10.2021 – Credito d’imposta sanificazione ed acquisto DPI

Circolare n°17 del 12.10.2021 – Credito d’imposta sanificazione ed acquisto DPI

L’art.32 del D.L. 73/2021 (“Decreto Sostegni-bis”) ha introdotto un credito d’imposta pari al  30% delle spese sostenute nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (nei limiti di Euro 60.000 per ciascun beneficiario).

Lo studio segnala che nel caso in cui le richieste complessive superino il plafond disponibile (200 milion di euro per l’anno 2021) l’Agenzia determina a posteriori la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Di conseguenza il credito d’imposta effettivamente spettante risulterà sicuramente inferiore al 30% teorico previsto dalla normativa.

Ambito soggettivo

Il credito spetta ai soggetti esercenti attività  d’impresa,  arti  e  professioni,  agli  enti non commerciali.

Ambito oggettivo

Il beneficio è riconosciuto per le spese effettivamente sostenute nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto 2021 per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e degli

strumenti utilizzati nell’ambito di tale attività;

  • la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative esercitate dai soggetti beneficiari;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea);
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli elencati in precedenza (quali, ad esempio, termometri, termoscanner, comprensive di spese di installazione);
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Modalità e termini di utilizzo

Il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • in compensazione mediante F24, a partire dal giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del provvedimento.

Tale mod.F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici

dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

La comunicazione delle spese ammissibili deve essere inviata telematicamente dal contribuente stesso o tramite intermediario abilitato nel  periodo  compreso  tra  il 4 Ottobre 2021 ed il 4 Novembre 2021. 

Ai clienti che non abbiano affidato allo Studio la tenuta della propria contabilità si richiede cortesemente di fornire la necessaria documentazione per la predisposizione della comunicazione entro e non oltre il 20.10.2021. In caso contrario lo Studio non potrà procedere alla predisposizione delle necessarie comunicazione ed istanze e declina, sin d’ora, ogni responsabilità al riguardo.

 

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