Arluno - 20010 Milano
Da Lunedì a Venerdì
Con l’articolo 5 da 1 a 7 del DL n. 41 del 22.03.2021 il legislatore ha introdotto una nuova fattispecie di definizione agevolata, avente ad oggetto gli avvisi bonari emessi ai sensi dell’articolo 36 bis del DPR n. 600/73 (imposte dirette) ed ai sensi dell’articolo 54 bis del DPR n. 633/72 (iva).
Possono accedere all’istituto coloro che sono titolari di partita IVA attiva alla data
maggiore del 30% rispetto al periodo d’imposta 2019.
Possono essere definiti gli avvisi bonari riferiti ai periodi d’imposta 2017 e 2018, emessi rispettivamente entro il 31.12.2020 ed il 31.12.2021: coloro che sono in possesso dei requisiti previsti potranno definire tali avvisi versando imposte, interessi e contributi previdenziali, con esclusione delle sanzioni e delle somme aggiuntive.
La possibilità di accesso a tale modalità di definizione verrà comunicata direttamente dall’Agenzia delle Entrate una volta riscontrate le condizioni per la sua applicazione. In tal caso i soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti entro i termini e le modalità previste dal D.Lgs. n. 462/97.
Definizione tramite pagamento imposte, interessi e
contributi previdenziali Vengono escluse sanzioni e somme aggiuntive
Titolari di partita IVA al 23.03.2021 che hanno subito una riduzione del volume d’affari
Avvisi bonari riferiti al periodo d’imposta 2017 e 2018
La definizione, secondo il comma 4, si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le
somme aggiuntive. Gli importi dovranno essere versati secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 462/97.
Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, il legislatore ha stabilito che possono accedere alla definizione solamente i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del DL (23.03.2021).
Quale ulteriore requisito viene richiesta riduzione del volume di affari, dei ricavi o dei compensi almeno pari al 30%. Nel dettaglio, viene previsto che:
Soggetti titolari di partita IVA | Possono accedere al beneficio esclusivamente coloro che sono titolari di partita IVA attiva alla data del 23.03.2021. |
Riduzione |
Possono accedere coloro che hanno subito una riduzione del
volume d’affari 2020 maggiore al 30%. Possono accedere coloro che hanno subito una riduzione dei ricavi o dei compensi maggiore al 30% risultante da dichiarazione (se non soggetti a dichiarazione IVA). |
Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione, il legislatore ha stabilito che possono essere definiti con l’istituto in oggetto gli avvisi bonari emessi ai sensi:
à sulla base della procedure automatizzate previste dall’articolo 54 bis del DPR n. 633/72 in materia IVA;
à sulla base delle procedure automatizzate previste dall’articolo 36 bis del DPR n. 600/73 in materia di imposte sui redditi.
Possono essere definiti gli avvisi bonari riferiti al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 ed emessi entro il 31.12.2020 (anche se non notificati per effetto della proroga disposta dal DL n. 34/2020), nonché quelli riferiti al periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 emessi entro il 31.12.2021.
AMBITO OGGETTIVO | ||||||||
Ambito oggettivo – condizioni di applicazione | ||||||||
Avvisi bonari | Periodo d’imposta | in | corso | al | 31.12.2017 | emessi | entro | il |
31.12.2020. | ||||||||
Periodo d’imposta | in | corso | al | 31.12.2018 | emessi | entro | il | |
31.12.2021. |
L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute (normalmente ridotto ad un terzo) possono essere azzerate ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del DL n. 41/2021.
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L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, e le successive hanno scadenza nell’ultimo giorno di ciascun trimestre.
DEFINIZIONE | |
Modalità di definizione | |
essere rateizzato fino ad un massimo di 8 rate trimestrali, elevato a 20 se la somma da versare è superiore a 5.000 euro |
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In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie
disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Viene inoltre specificato che le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.
CONSEGUENZE INADEMPIMENTO | |
Inadempimento | |
Somme versate | Vengono incamerate a titolo definitivo. |
Somme da versare | Tornano applicabili le sanzioni e le somme aggiuntive che sarebbero state stralciate dal debito complessivo per
effetto della definizione di cui all’articolo 5 DL n. 41/2021. |
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