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Circolare n°7 del 25.03.2021- Bonus Pubblicità

Circolare n°7 del 25.03.2021- Bonus Pubblicità

 

Il credito d’imposta per le campagne pubblicitarie, c.d. “Bonus pubblicità”, introdotto dall’articolo 57 bis del DL  50/2017   e destinato  alle  imprese,   ai  lavoratori   autonomi e   agli   enti   non  commerciali,   era   originariamente commisurato  agli  investimenti  pubblicitari  incrementali effettuati  sulla  stampa  quotidiana  e  periodica,  anche  online,  e   sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto le seguenti novità:

  • il credito d’imposta è riconosciuto per gli anni 2021 e 2022 nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di Euro per ciascuno degli anni;
  • per quanto riguarda  gli  investimenti  sulle  emittenti  televisive  e radiofoniche locali, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti 2021 rispetto a  quelli  effettuati  sullo  stesso mezzo  di   informazione nell’anno 2020, purché l’incremento sia pari almeno all’1%.

Per accedere  al  credito  è  necessario  presentare  un’istanza all’Agenzia delle Entrate  entro  il  31 Marzo  2021.  La  comunicazione per l’accesso al credito d’imposta costituisce una sorta di prenotazione, nella quale vanno indicati i dati  degli  investimenti che si prevede di effettuare nell’anno (investimenti già effettuati e/o da effettuare). Tali dati dovranno essere confermati a consuntivo dal beneficiario, tramite invio di una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2021, da presentare dal 1° al 31 Gennaio 2022.

I  soggetti  interessati  devono  compilare  e  trasmettere  la  comunicazione al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate direttamente, tramite una società  del gruppo  (se  il  richiedente fa parte di un gruppo societario) o  tramite  intermediari  abilitati (in  caso di  presentazione  di  più  comunicazioni   relative  al medesimo anno, è ritenuta valida l’ultima trasmessa entro il termine di presentazione del 31 Marzo 2021).

Alla luce di quanto sopra, in caso  di  interesse,  Vi  preghiamo  di trasmettere allo Studio – entro e non oltre il  prossimo  28  Marzo  –  il dettaglio delle spese sostenute, unitamente  ai  relativi giustificativi; in caso contrario, lo Studio non potrà procedere alla predisposizione di alcuna comunicazione e declina, sin d’ora, ogni responsabilità al riguardo.

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