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Circolare n. 2 del 14.01.2021 – Investimenti in beni strumentali nuovi

Circolare n. 2 del 14.01.2021 – Investimenti in beni strumentali nuovi

Con l’articolo 1, comma 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 30.12.2020 il legislatore ha rinnovato le disposizioni concernente i benefici spettanti sugli investimenti in beni strumentali nuovi. 

Le nove disposizioni, innanzitutto, trovano applicazione a decorre degli investimenti effettuati dal 16.11.2020 fino al 2022, con possibilità di proroga del termine in caso di versamento di un acconto fino al successivo 30.06.2023, e prevede l’applicazione di diverse aliquote di beneficio a seconda della tipologia di investimento effettuata e del periodo temporale di applicazione. 

Nel dettaglio, le disposizioni prevedono l’applicazione di un’aliquota massima del 10% per gli investimenti effettuati al di fuori delle tecnologie 4.0 (potenziato al 15% per lavoro agile), ridotta al 6% per gli investimenti effettuati nel 2022.

Il beneficio spettante per gli investimenti nelle tecnologie 4.0, invece, viene calcolato in modo scalare a seconda dell’importo degli investimenti (50% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 30% fino a 10 milioni e 10% oltre tale cifra) e del periodo agevolato (nel 2022 i predetti importi vengono ridotti a 40%, 20% e 10%).

Con riferimento agli investimenti diversi da quelli appartenenti alle tecnologie 4.0, viene consentito l’accesso ai benefici anche agli esercenti arti e professioni.

Ambito applicazione 

L’incentivo si applica a tutte le imprese residenti, comprese le stabili organizzazioni, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili

Ambito

Il credito d’imposta non spetta:

 alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale;

alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Rispetto ai beni che possono rientrare nel beneficio, il provvedimento stabilisce che sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, TUIR (autovetture), e dei fabbricati.

Beneficiario

Come anticipato in premessa, la misura del beneficio può variare a seconda della tipologia di investimento effettuata e del periodo di sostenimento della spesa

  1. INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE DIVERSE DA QUELLE 4.0 (ex super ammortamento)

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, ovvero entro il 30.06.2022, a condizione che entro la data del 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. La misura del credito d’imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile.

Alle imprese che effettuano investimenti nei medesimi beni a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento. 

INCENTIVO
Tipologia di beni Strumentali non inclusi negli allegati A e B della legge n.232/16.
Beni strumentali materiali
Fino al 31.12.2021 Trova applicazione l’aliquota del 10%, aumentata al 15% per

gli investimenti relativi al lavoro agile. Massimale di spesa pari a 2 milioni.

Fino al 31.12.2022 Trova applicazione l’aliquota del 6%. Massimale di spesa pari a 2 milioni.

 

 

 

Beni strumentali immateriali
Fino al 31.12.2021 Trova applicazione l’aliquota del 10%, aumentata al 15% per gli investimenti relativi al lavoro agile. Massimale di spesa

pari a 1 milione.

Fino al 31.12.2022 Trova applicazione l’aliquota del 6%. Massimale di spesa pari a 1 milione.

Tale beneficio trova applicazione anche con riferimento agli esercenti arti e professioni.

  1. B) INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE 4.0 (ex iper ammortamento)

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge n. 232/2016, a decorrere dal 16.11.20221 e  fino al 31.12.2021, ovvero entro il 30.06.2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Alle imprese che effettuano investimenti nei medesimi beni a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di  acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

INCENTIVO
Tipologia di beni Strumentali inclusi negli allegati A e B della legge n. 232/16.

Beni strumentali materiali

Fino al 31.12.2021 Aliquota del 50% per investimenti fino a 2,5 milioni.
Aliquota del 30% per investimenti da 2,5 a 10 milioni.
Aliquota del 10% per investimenti da 10 a 20 milioni.
Fino al 31.12.2022 Aliquota del 40% per investimenti fino a 2,5 milioni.
Aliquota del 20% per investimenti da 2,5 a 10 milioni.
Aliquota del 10% per investimenti da 10 a 20 milioni.

Beni strumentali immateriali

Fino al 31.12.2022 Aliquota del 20% per investimenti fino a 1 milione.

Fruizione

Secondo quanto stabilito dalla legge n. 178/2020, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi

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