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Circolare n. 2 del 13.01.2017 – Nuovi codici tributo

Circolare n. 2 del 13.01.2017 – Nuovi codici tributo

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con l’apertura del nuovo anno diventano
operative le soppressioni dei codici tributo definite nel corso del 2016 da parte della risoluzione
n. 13/E del 17.03.2016. Tra le più rilevanti si segnala, in particolare, la soppressione dal
01.01.2017 del codice “1004” per le ritenute su redditi assimilati al lavoro dipendente
(confluito nel codice tributo “1001”) e del codice “1038” per le ritenute sulle provvigioni
(confluito nel codice tributo “1040”). Essendo la novità applicabile sin dallo scorso 01.01.2017, le
modifiche operano sin dai versamenti in scadenza il prossimo 16.01.2017 (a prescindere dal
fatto che i versamenti siano riconducibili al periodo di riferimento 2016). Sul fronte contributivo,
invece, si segnala che per effetto di quanto previsto dalla legge di Bilancio per il 2017 (legge
n. 232/2016), le aliquote contributive per i versamenti in gestione separata INPS sono state fissate al:
i) 32,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche; ii) al 24% per i
soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria; iii) al 25,72 per i
lavoratori autonomi titolari di partita IVA privi di altra cassa previdenziale o non pensionati (in
assenza di modifiche, l’aliquota sarebbe stata in questo caso del 27,72%). Con riferimento agli
interessi legali, con la circolare INPS n. 231 del 30.12.2016 è stata annunciata la fissazione
del saggio di interesse al 0,1% a partire dal 01.01.2017: detta variazione avrà riflessi anche sul
calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali.

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